Il senatore Luigi Pissavini, già prefetto di Novara, processato a causa del suo amore per i ragazzi.

Luigi Pissavini era un personaggio piuttosto noto nella Novara della seconda metà dell'Ottocento. "Da giovane aveva partecipato alle agitazioni patriottiche"[1] del '48 ed in seguito, laureato in giurisprudenza, venne nominato prefetto di Novara; fu eletto deputato per diverse legislature, fino al 1879 quando, grazie alla relazione presentata dal senatore Luigi Agostino Casati, venne nominato senatore del Regno.

Gli piacevano sicuramente le cariche e gli onori, dal momento che era anche "presidente onorario della Società operaia, consigliere comunale, membro della Congregazione di Carità e presidente onorario dell'asilo infantile di Mortara"[2], che era poi la sua città natale.

Come voleva la Costituzione, la nomina dei senatori, che era a vita, spettava al re e le persone proposte a ricoprire tale incarico dovevano essere di alto profilo e di ottima reputazione.

Pissavini lasciò quindi la pianura piemontese per il suo nuovo incarico politico a Roma, dove sedette fra gli scranni di palazzo Madama dalla XIII alla XVI legislatura.

Sul finire del 1887, tuttavia, avvenne l'irreparabile.

Tre ragazzi adolescenti, Scaglia, Cagnola e Savini, confessarono ai loro genitori di aver avuto rapporti omosessuali con il Pissavini in diverse circostanze, quasi sempre nella sala da bigliardo del caffè dell'Amicizia di Novara.

Probabilmente lo stesso prefetto cercò di smorzare lo scandalo sul nascere, arrivando addirittura ad intimidire le tre vittime:


"Siamo in grado di assicurare, senza tema di smentita, che si è ordita una vera congiura contro la verità a proposito dei recenti scandali. Si tratta di persone, che per essere agiate e ricche fanno parte della così detta buona società, le quali tentano di indurre i tre bravi ragazzi che, primi, svelarono le turpitudini, a negare i fatti ch'essi già raccontarono con franchezza davanti a molte persone, oppure di intimidirli con queste parole: ora sarete messi in carcere voi: se io fossi stato vostro padre, sì che vi avrei picchiato! Ma che si crede di ottenere con queste indegne manovre? Di troncare forse il corso della giustizia? ......Perciò sorveglieremo la condotta di certi messeri e sveleremo, se duopo, i loro nomi. Non bastava quindi che un'autorità pubblica disonorasse la nostra città: bisognava che vi fossero ancora dei cattivi cittadini che scendessero ancora al di sotto. O complici a cui rimorde la coscienza, oppure compiacenti sono questi lenoni. Ma contro di essi una buona arma è la pubblicità e occorrendo ne useremo...... (L'Avvenire si documenterà anche sugli abusi amministrativi di Pissavini e amici) E tutto ciò sarà poi oggetto di un'interpellanza alla Camera"[3].


E l'interpellanza alla Camera ci fu, tanto che si decise di processare Luigi Pissavini per il reato di corruzione di minori.

Trattandosi tuttavia di un senatore del Regno non era possibile seguire la via della giustizia ordinaria, anche perché se le accuse fossero state appurate, Pissavini avrebbe offeso la dignità della sua figura istituzionale e quindi del Senato stesso.

Si decise quindi di riunire l'Alta Corte di Giustizia del Senato, come prevedeva l'articolo 37 della Costituzione del Regno; si trattava di un fatto rarissimo, come ebbe modo di osservare nella sua orazione introduttiva il presidente Ghiglieri:


"Questi casi fortunatamente sono rarissimi: tanto che, da quarant'anni dacchè il Senato italiano è costituito, questa è la seconda volta che è convocato in Alta Corte di Giustizia"[4].


E così il 20 aprile 1888 settantasette senatori in frak nero, cravatta bianca e senza decorazioni si trovarono per giudicare il loro collega-imputato Pissavini, il quale però non era presente ed aveva chiesto il rinvio del processo, dal momento che aveva fatto sapere per telegrafo di essere impossibilitato a recarsi a Roma in quanto debilitato.

Si trattava di uno stratagemma per evitare l'umiliazione di essere presenti sul banco degli imputati, giudicato dai colleghi senatori per un reato tanto grave quanto vergognoso? O magari di un tentativo di guadagnare tempo per mettere a punto una strategia difensiva?

Per dissipare ogni dubbio Pissavini chiese di essere visitato da periti con lo scopo di dimostrare il suo stato di malattia, ma


"Alcuni (senatori, ndr.) avrebbero voluto anche accordare il rinvio, ma osservarono altri che Pissavini poteva ripetere il giuoco e la sua condotta d'altronde non poteva essere tale da dare affidamento di sorta. Altri notarono che la proroga non avrebbe migliorato la posizione dell''imputato, anzi, non avrebbe che prolungato la sua agonia"[5].


Si votò quindi se continuare o meno il dibattito nonostante l'assenza dell'imputato e sessantasette senatori contro dieci ritennero di proseguire, perché, come ebbe a riportare il presidente,


"la domanda del rinvio si presentò all'ultimo momento senza prima si accennasse alla malattia, anzi Pissavini aveva espresso intendimento di recarsi a Roma per essere giudicato dall'Alta Corte;

è ritenuto che i sospetti che sorgono da tali fatti non possono eliminarsi dai certificati medici"[6].


Subito si tenne la prima udienza e si iniziarono ad ascoltare gli ottantacinque testimoni; Luigi Pissavini inviò le sue dimissioni dalla carica di senatore, che poi pensò bene di ritirare su consiglio dei suoi legali.


"I tre bambini deposero con tale franchezza che meravigliò; tanto che alcuni chiedevasi se non recitassero una lezione. L'impressione generale però, fu che dicessero la verità. Deposero sopra ciascun fatto d'accusa isolatamente.

In seguito furono escussi altri 12 testi fra cui Merati, Tadini, l'avvocato Carotti, importante, Antonelli, Ballati, Tosi, Migliarini, i coniugi Maestri, Badate, impiegato di prefettura, e Canna.

La deposizione dell'avvocato Carotti fu udita dapprima con qualche diffidenza, sapendoselo principale accusatore. Ma poi la deposizione apparve così chiara così franca che produsse vivissima impressione.

Carotti, dicevano ieri sera parecchi senatori, fu correttissimo.

Il teste Tadini si rinchiuse prima nella sua qualità di avvocato e ricusatasi di deporre sulle circostanze se egli avesse o no ritirata una dichiarazione del Pissavini colla quale questi si obbligava a dimettersi da prefetto di Novara. In seguito però alle istanze del Presidente, si indusse a dichiarare che effettivamente ebbe tale dichiarazione. Aggiunse di ritenere che la domanda che Pissavini fece al Ministero per il trasloco fosse fatta precisamente nei termini precisi esposti prima dal Carotti. Interrogato se si fosse esercitata una pressione sopra il Pissavini per il rilascio di tale dichiarazione, rispose no.

Marito e moglie, proprietari del Caffè dell'Amicizia a Novara interpellati se si fossero avveduti di atti osceni commessi nel loro Caffè, risposero costantemente no.

Intorno alle qualità morali e amministrative del Pissavini, Antonelli e Bellati deposero favorevolmente; ammisero però che ora l'opinione generale per Pissavini a Novara è scossa.

In complesso tutti i testi confermarono direttamente le deposizioni di Carotti e dei tre ragazzi.

L'impressione generale dell'Alta Corte riescì sfavorevolmente per Pissavini"[7].


Luigi Pissavini, informato da un suo aiutante tramite telegrafo, si proclamò innocente e vittima di un'assurda manovra politica, anche quando Bizzetti, direttore del Corriere di Novara,


"narrò le pratiche del Pissavini per ottenere il silenzio. Disse che assistè all'interrogatorio dei tre ragazzi, fatto nell'ufficio dell'Avvenire"[8].


Il deputato Cerruti


"depose molto francamente. Ammise potervi essere esagerazione nelle accuse; ma non negò che si possano ammettere come vere. Disse che aveva consigliato Pissavini a dare querela dal momento che si diceva innocente, ma il Pissavini rispose che non voleva fare scandali"[9].


mentre un altro deputato, Parona, ebbe a dire che


Abbastanza grave è la deposizione del deputato Parona. Disse che Pissavini aveva una villa poco lungi da Novara, e che questa villa era un centro d'immoralità. Aggiunse che l'estate scorsa consigliò al Ministero di traslocare il Pissavini"[10].


Pissavini affidò la sua difesa ad un telegramma, nel quale si poteva leggere che si era intrattenuto con i ragazzi solo verbalmente, in particolare per proporre alcuni sussidi; a suo avviso le accuse erano frutto di una montatura ordita da alcuni avversari politici, in particolare Carotti, in quanto nemico personale, Merati, al quale aveva in precedenza negato il permesso di organizzare un ballo di beneficenza e Migliorini, poiché gli aveva negato il porto d'armi.


Il 22 aprile si arrivò alla sentenza, per votazione:


"L'Alta Corte si riunì ieri al tocco. Erano presenti 76 senatori ed è durata cinque ore. Furono fatte dieci votazioni per appello nominale.

Primo se il Pissavini fosse reo dei reati imputatigli. - A grande maggioranza fu risposto: sì

Secondo, se fosse reo di tutti e tre i fatti imputatigli, - A maggioranza: no. Ne fu escluso uno.

Terzo, se reo per il reato col Cagnoli. - 71 sì, 4 no.

Quarto, se è reo per il reato con Savina. - 73 sì, 3 no.

Quinto, se si deve applicare l'articolo 42 del Codice. - A maggioranza, no.

Sesto, se si deve applicare l'articolo 420. - 74 sì, 2 no.

Settimo, se si dovessero accordare le attenuanti. - A grande maggioranza, no.

Ottavo, si decide di applicare 2 mesi di carcere e 100 lire di multa per il fatto del ragazzo Cagnoli.

Nono, si decide di dare cinque mesi di carcere e 200 lire di multa per il fatto del ragazzo Savina.

Decimo, si votò se si dovesse privarlo della qualità di senatore. - Sì all'unanimità meno 3.

La sentenza fu redatta tutta dal presidente Ghiglieri.

Intanto fuori la folla si accalcava davanti agli ingressi. L'impazienza era grande. Alle 5 50 uscì in senatore Gravina e disse succintamente la sentenza. Alcuni giornalisti corsero al telegrafo. Alle sei furono aperte le porte. L'aula era ancora deserta. Sul banco presidenziale erano due candelabri di quattro candele ognuno. L'aula era illuminata a gaz. Entrano quasi subito i senatori; entrano Ghiglieri e il procuratore generale Colapietro. Silenzio solenne. Tutti i senatori si alzano. Ghiglieri a voce franca e chiara, legge al sentenza. Eccovene un amplissimo e fedele sunto:

"In nome di S.M. Umberto I, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Re d'Italia, il Senato del Regno, adunato in Alta Corte di Giustizia per giudicare le accuse portate contro il senatore Pissavini di oltraggio al pudore con pubblico scandalo ed eccitamento alla corruzione, ha pronunziato la seguente sentenza.

"Attesochè tre essenzialmente sono i fatti che costituiscono la base di imputazione e cioè: 1. quello che sarebbe avvenuto la sera del 4 al 5 agosto 1887 fra il Pissavini e il ragazzo Scaglia nella sala da bigliardo del Caffè dell'Amicizia in Novara - 2. quello avvenuto nel successivo 6 dicembre col ragazzo Cagnoli sulla porta del parrucchiere Migliorini e più tardi sui baluardi la sera del 13 dicembre in un sito oscuro presso il Caffè dell'Amicizia col ragazzo Savina.

"Attesochè sul primo fatto depose solo il ragazzo Scaglia, la cui parola è tanto più sospetta in quanto egli si decise a parlare soltanto quattro mesi dopo quando pretendeva avvenuto il detto fatto e solo ne parlò quando ne udì parlare il Merati. Vero è che il teste Rampieri vide lo Scaglia andare nella sala da bigliardo con Pissavini, ma tuttavia il fatto non rimane assodato perché l'incontro potrebbe essere stato fortuito.

"Attesochè invece gli atti che sarebbero consumati coi e sui ragazzi Gagnoli e Savina sono più o meno direttamente confermati dai testimoni che videro il contatto fra Pissavini e i ragazzi;

"Ritenuto che la prova dei fatti è avvalorata dal contegno del Pissavini che è accusato dai suoi denunziatori, non solo non pensò a reagire, ma lasciava la ben nota dichiarazione con la quale si obbligava a chiedere il trasloco, offrendosi di dare le dimissioni, qualora entro il semestre non lo avesse ottenuto, e quindi lasciava subito Novara, quasi fuggendo di soppiatto, prima che giungesse il decreto del suo collocamento in disponibilità;

"Ritenuto che se può produrre penosa impressione il modo col quale Pissavini trattò nel lasciare tale dichiarazione, si può non stigmatizzare l'evidente concerto col quale gli avversari prepararono quasi l'accaduto, talché se non fu fatto dell'impresa, almeno fu colto in fallo, tuttavia non si può scusare il Pissavini se egli si fece cogliere in fallo.

"Attesochè detti fatti non costituiscono il reato contemplato dall'articolo 421 del Codice penale (eccitamento alla corruzione) perché manca il dolo caratteristico di tale reato, quello dell'art. 420.

"Attesochè questi due fatti se costituiscono il reato di oltraggio al pudore col pubblico scandalo sono però di diversa gravità perché il primo appare soltanto dal proposito di atti turpi e il secondo in una consumazione di tali atti - perciò il primo può essere abbastanza punito con due mesi di carcere e duecento lire di multa.

"Atetsochè Pissavini deve essere dichiarato decaduto dalla carica di senatore essendo essa incompatibile nella persona d'un condannato per tali reati. Infatti per gli articoli 26 della legge comunale provinciale, 101 della legge elettorale politica, e per analoghe disposizioni di leggi sui giurati e ordinamento giudiziario il condannato per reati contro il buon costume decade dai diritti dell'elettorato e dell'eleggibilità amministrativa, nonché viene escluso dalle liste dei giurati, né può coprire alcun ufficio giudiziario.

Ora si può concepire che colui il quale non può sedere nel consiglio del più piccolo comune del regno possa continuare a sedere nel primo ramo del Parlamento? Colui che non può essere nemmeno giudice conciliatore potrà continuare ad essere membro del primo ramo del Parlamento, che è chiamato dallo Statuto fondamentale del regno a riunirsi in Alta Corte di giustizia per giudicare i ministri messi in accusa dalla Camera e i crimini di Lesa Maestà e contro la sicurezza dello Stato? Se si obbiettasse non esservi disposizione legislativa, che commini la pena, della decadenza, si può rispondere che le condizioni di onorabilità sono presupposte a sì alto ufficio;

"Attesochè la decadenza è naturale sia pronunziata da quello stesso consesso giudiziario che pronunziò la condanna che ha per effetto la decadenza stessa;

Per queste considerazioni, l'Alta Corte di giustizia dichiara non farsi luogo a procedere, a carico di Pissavini per i fatti che si riferiscono al ragazzo Scaglia.

Lo dichiara colpevole di offesa al buon costume con pubblico scandalo per i fatti relativi ai ragazzi Gagnola e Savina.

"È visto l'articolo 420 del codice penale, lo condanna complessivamente a sette mesi di carcere e a trecento lire di multa.

"Lo dichiara incorso nella decadenza della qualità e dall'ufficio di senatore.

"Lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali ed ai danni da liquidarsi in sede di tribunali ordinari"[11].


Le spese processuali ammontavano alla considerevole somma di 8.000 lire, cifra che per il Pissavini non doveva significare molto, dal momento che, dopo la sentenza, riparò in Svizzera, dove lo si individuò con "un aspetto buono, da libertino..."[12] ed aveva "la disponibilità di investire un capitale di 150.000 lire, quindi di avere un buon reddito"[13].



Si ringraziano:

- Franco F. Ferrario

- Stefano Bolognini

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